Casa Coniugale: Cosa Succede in Caso di Divorzio. 63° Podcast
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Di norma l’assegnazione della casa coniugale in caso di divorzio o separazione va al genitore con cui vanno a vivere i minori, decisione quest'ultima che spetta al giudice. Si tratta di una questione che riguarda sia le coppie in separazione sia in comunione dei beni, sia quelle ove l’abitazione è in comproprietà sia quelle in cui la titolarità è di uno solo dei due coniugi.
Il coniuge che ottiene l’assegnazione della casa deve pagare tutte le spese ordinarie di condominio, mentre quelle straordinarie spettano al proprietario. Il beneficiario deve far fronte anche a tutte le utenze della luce, dell’acqua e del gas.
È da sottolineare il fatto che decidendo sull’assegnazione della casa, il giudice non ne trasferisce la proprietà ma solo il relativo diritto di abitazione.
Il proprietario della casa può rivolgersi al giudice e chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare:
•se i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti;
•se il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente;
•se il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio;
•se il coniuge cambia la propria residenza o domicilio.
In una separazione senza figli, il giudice non ha il potere di assegnare la casa all’uno o all’altro coniuge, ma questa resta nella disponibilità del titolare. Nel dettaglio, la casa di proprietà di uno solo dei due coniugi resta in capo a quest’ultimo; mentre la casa in comproprietà va divisa o, non potendosi procedere alla divisione in natura, andrà venduta e il ricavato spartito al 50% tra i due coniugi (uno dei due coniugi però può offrirsi di riscattare la metà dell’altro acquistandone il relativo valore e divenendo titolare dell’intero bene).
Nel caso di una famiglia con figli maggiorenni e autosufficienti, il tribunale non può decidere sull’assegnazione della casa che resta al suo proprietario.
Nel caso in cui l’acquisto della casa familiare sia stato contratto un mutuo, a dover rimborsare le rate sono entrambi i coniugi se il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi; se invece il mutuo è stato contratto da uno solo di essi, l’obbligo di rimborso grava in via esclusiva sul mutuatario.
Ascolta l'audio per avere info maggiori su questo argomento.
Approfondisci leggendo, guardando ed ascoltando direttamente andando sul blog >>> www.antonioleone.net
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Il coniuge che ottiene l’assegnazione della casa deve pagare tutte le spese ordinarie di condominio, mentre quelle straordinarie spettano al proprietario. Il beneficiario deve far fronte anche a tutte le utenze della luce, dell’acqua e del gas.
È da sottolineare il fatto che decidendo sull’assegnazione della casa, il giudice non ne trasferisce la proprietà ma solo il relativo diritto di abitazione.
Il proprietario della casa può rivolgersi al giudice e chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare:
•se i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti;
•se il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente;
•se il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio;
•se il coniuge cambia la propria residenza o domicilio.
In una separazione senza figli, il giudice non ha il potere di assegnare la casa all’uno o all’altro coniuge, ma questa resta nella disponibilità del titolare. Nel dettaglio, la casa di proprietà di uno solo dei due coniugi resta in capo a quest’ultimo; mentre la casa in comproprietà va divisa o, non potendosi procedere alla divisione in natura, andrà venduta e il ricavato spartito al 50% tra i due coniugi (uno dei due coniugi però può offrirsi di riscattare la metà dell’altro acquistandone il relativo valore e divenendo titolare dell’intero bene).
Nel caso di una famiglia con figli maggiorenni e autosufficienti, il tribunale non può decidere sull’assegnazione della casa che resta al suo proprietario.
Nel caso in cui l’acquisto della casa familiare sia stato contratto un mutuo, a dover rimborsare le rate sono entrambi i coniugi se il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi; se invece il mutuo è stato contratto da uno solo di essi, l’obbligo di rimborso grava in via esclusiva sul mutuatario.
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